Art. 4.
(Estensione dell'assegno supplementare).

      1. I figli maggiorenni totalmente inabili, di cui all'articolo 45 del testo unico delle

 

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norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno diritto a percepire anche l'assegno supplementare di cui all'articolo 38, quarto e quinto comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, a prescindere dalle condizioni previste a carico del coniuge superstite.
      2. L'assegno supplementare di cui al comma 1 spetta, altresì, agli orfani minorenni nonché agli orfani maggiorenni, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età che risultino essere iscritti all'università o ad istituti superiori equiparati.